A partire dall'anno 2021, gli italiani residenti all'estero hanno diritto ad una riduzione della metà sull'imposta municipale propria (IMU) e dei 2/3 sulla tassa sui rifiuti (TARI), per una sola unità abitativa, alle seguenti condizioni:
- che l'immobile abbia uso abitativo
- che non sia locato o dato in comodato
- che il proprietario sia titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia (Paesi Ue, See, Svizzera, Regno Unito, altri Paesi extracomunitari in convenzione bilaterale con l'Italia).
A norma dell'art. 1, comma 48 della legge n. 178/2020 "A partire dall'anno 2021 per una sola unita' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della meta' e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' dovuta in misura ridotta di due terzi. Il Dipartimento delle finanze del Miniatero dell'economia e delle finanze, con la recente risoluzione n. 5 dell'11.06.2021, ha chiarito alcuni aspetti circa l'applicazione della suddetta norma.
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